Sez. 5, Sentenza n. 27078 del 19/12/2014 (Rv. 633823 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Variazioni e modificazioni dell'indirizzo del contribuente - Efficacia - Art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile "ratione temporis") - Declaratoria di incostituzionalità - Conseguenze - D.l. n. 223 del 2006 - Termine dilatorio di trenta giorni - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo applicabile "ratione temporis"), trova applicazione la regola generale secondo cui l'effetto delle variazioni anagrafiche è immediato, in quanto il nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dall'art. 37, comma 27, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, non opera retroattivamente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto invalidamente eseguita la notifica dell'avviso di accertamento effettuata - in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 - presso il precedente luogo di residenza del contribuente, che si era trasferito altrove appena cinque giorni prima).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 27 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)