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Sez. L, Sentenza n. 10359 del 17/07/2002 (Rv. 555846 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Obbligo di assunzione tramite l'ufficio di collocamento - Esenzione per le amministrazioni statali e gli enti pubblici - ApplicabilitĂ  alle assunzioni mediante concorso degli insegnanti di istituti scolastici privati legalmente riconosciuti - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555846-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

L'esenzione dall'obbligo di assunzione dei lavoratori mediante l'ufficio di collocamento, prevista dall'art. 11, quarto comma, legge n. 264 del 1949 (come sostituito dall'art. 26 legge n. 56 del 1987) per le amministrazioni statali e gli enti pubblici (tranne che per le assunzioni di salariati senza espletamento di pubblico concorso), non può trovare applicazione per le assunzioni, mediante procedura concorsuale, degli insegnanti degli istituti scolastici privati legalmente riconosciuti, atteso che la "pubblicità" del concorso non vale a trasformare la natura privata di tali datori di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)