diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7285 del 03/07/1991 (Rv. 472895 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - In genere | Disciplina ex art. 11 legge n. 264 del 1949 - Applicabilità agli enti pubblici - Limitazione al personale salariato - Depenalizzazione ex legge n. 56 del 1987 - Portata.
Stato
decisa il 1991-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472895-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - In genere

L'obbligo di assumere i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento si applica, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge 29 aprile 1949 n. 264 anche agli enti pubblici (compresi i comuni) limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto pubblico concorso, non potendo argomentarsi in contrario né dall'art. 17, primo comma, della stessa legge, che concerne solo una facoltà di autonomi accertamenti sulle capacità tecniche degli aspiranti all'assunzione, né dall'art. 9 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 (statuente solo "di norma" il ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento o alle graduatorie fatte dagli enti per prove e/o titoli), attesi la natura regolamentare di tale disposizione (art. 9 del D.P.R., che rende efficace l'accordo economico per il personale degli enti locali) ed il carattere imperativo della disposizione legislativa di cui al citato art. 11. La depenalizzazione, ai sensi della legge 28 febbraio 1987 n. 56, dell'illecito penale già integrato dalla violazione dell'obbligo suddetto opera retroattivamente, ai sensi dell'art. 41 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in deroga all'art. 1 della stessa legge, rispetto alle infrazioni anteriori alla depenalizzazione stessa e comporta, per le medesime, l'applicabilità della prevista sanzione amministrativa anche per quanto riguarda l'entità della sanzione stessa, essendo irrilevante, in mancanza di espressa norma al riguardo, che la sanzione pecuniaria di natura penale, precedentemente prevista, fosse d'importo inferiore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 17, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 38, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41, DPR 25/06/1983 num. 347 art. 9, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 2, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)