Sez. 3, Sentenza n. 33672 del 22/12/2025 (Rv. 677196-02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Contestazione dei presupposti processuali o sostanziali - Istanza di decisione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Estinzione del processo - Successiva istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione, il ricorrente che intenda contestare i presupposti, di carattere sostanziale o processuale, della proposta ex art. 380-bis c.p.c. deve necessariamente presentare tempestiva istanza di decisione, in mancanza della quale si perfeziona una fattispecie estintiva del giudizio, che non può essere evitata mediante la successiva proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'art. 391, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato estinto il giudizio per regolamento di competenza in ragione della mancata presentazione dell'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo inammissibile la richiesta di decisione del regolamento, successivamente formulata mediante l'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c.).
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)