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Sez. 2, Sentenza n. 8298 del 02/04/2026 (Rv. 677499-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi - Decreto di estinzione giudizio - Insussistenza dei presupposti - Istanza ex art. 391 comma 3 c.p.c. - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677499-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, è ammissibile l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per contestare la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., e, ove tale istanza sia proposta, la Corte procede all'esame nel merito del ricorso nel solo caso in cui accerti la non regolarità della declaratoria di estinzione. (Nella specie la S.C. , adita ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ha confermato il decreto di estinzione, ritenendo infondata la dedotta inapplicabilità, ratione temporis, del nuovo rito).

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)