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Sez. 2 - , Sentenza n. 10864 del 24/04/2023 (Rv. 667688 - 02)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Appello svolto nelle forme del rito con cui si è concluso il primo grado – Valutazione dell’ammissibilità secondo le forme del rito fino ad allora seguito – Necessità – Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667688-02

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l. n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica della citazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza di primo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)