Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 27/09/2021 (Rv. 662297 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice - Applicazione - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per cassazione, anziché con l'appello, avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, espressamente ritenendo la controversia sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, aveva a propria volta dichiarato inammissibile l'opposizione spiegata con ricorso e non con citazione, per essere stato l'atto introduttivo notificato oltre il termine ex art. 641 c.p.c.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)