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Sez. 6, Sentenza n. 3010 del 28/11/1986 Ud. (dep. 13/03/1987) Rv. 175312 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - POTERI DELLA CASSAZIONE - ANNULLAMENTO CON RINUNCIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175312-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - POTERI DELLA CASSAZIONE - ANNULLAMENTO CON RINUNCIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nell'ipotesi in cui la sentenza di merito abbia applicato una causa estintiva del reato, non sono rilevabili in Sede di legittimità presunti difetti di motivazione neppure ai fini dell'applicazione del cpv. Dell'art. 152 cod. proc. pen., perché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con il principio di applicazione immediata della causa estintiva. Unica eccezione a tale principio è l'emergenza dalla stessa motivazione della sentenza impugnata - senza, cioè, la necessità di ulteriori indagini - della prova evidente dell'innocenza dell'imputato, ovvero della carenza assoluta di prove a suo carico che giustifichino il proscioglimento pieno nel merito, che, in quanto più favorevole all'imputato, è pregiudiziale all'applicazione della causa estintiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)