Sez. 5, Sentenza n. 6992 del 08/04/1988 Ud. (dep. 16/06/1988) Rv. 178603 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - SENTENZA DICHIARATIVA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - SENTENZA DICHIARATIVA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La sentenza del giudice di merito che ha applicato una causa estintiva del reato (nella specie: amnistia), escludendo che ricorra una delle ipotesi di assoluzione previste dal secondo comma dell'art. 152 cod. proc. pen., non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe in contrasto con il principio della immediata applicazione della causa estintiva, a meno che dalla stessa motivazione della sentenza impugnata non si possa ricavare direttamente la prova evidente dell'innocenza dell'imputato ovvero della carenza assoluta di prove a suo carico o della non punibilità dello stesso. (Conf mass n 175312).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)