Sez. 1, Sentenza n. 5917 del 04/11/1980 (Rv. 409711 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE - PRIMO PRENDITORE O GIRATARIO DELLA CAMBIALE - DEDUZIONE DEL TITOLO QUALE PROVA DOCUMENTALE DEL CREDITO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO INIZIATO CON L'AZIONE CAMBIARIA - AMMISSIBILITA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE - PRIMO PRENDITORE O GIRATARIO DELLA CAMBIALE - DEDUZIONE DEL TITOLO QUALE PROVA DOCUMENTALE DEL CREDITO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO INIZIATO CON L'AZIONE CAMBIARIA - AMMISSIBILITA.*
La facolta del primo prenditore o del giratario di una cambiale di avvalersi del titolo, rispettivamente contro l'emittente o contro il girante, quale prova documentale del credito, puo essere esercitata anche nel corso del procedimento iniziato con l'Azione cartolare, senza che cio implichi una mutatio libelli, bensi comportando la dispensa dall'Onere di denunciare e provare il rapporto sottostante, a norma dell'art 1988 cod civ. (V 340/75, mass n 373573; (V 340/75, mass n 373574; (V 1508/72, mass n 358184).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)