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Sez. 1, Sentenza n. 340 del 28/01/1975 (Rv. 373573 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - CAMBIALE - VALORE DI PROMESSA DI PAGAMENTO - EFFICACIA - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - PROVA CONTRARIA - ONERE PROBATORIO DELL'EMITTENTE.*
Stato
decisa il 1975-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373573-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - CAMBIALE - VALORE DI PROMESSA DI PAGAMENTO - EFFICACIA - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - PROVA CONTRARIA - ONERE PROBATORIO DELL'EMITTENTE.*

Allorquando la cambiale viene fatta valere come prova documentale del proprio credito da parte del prenditore, deve essere considerata alla stessa stregua di una promessa di pagamento, la quale - in conformita della disciplina di cui all'art 1988 cod civ - produce l'effetto di far sorgere una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto fondamentale, al quale il creditore fa anche riferimento nel dedurre in giudizio il credito cambiario. Il creditore e dispensato dall'Onere di provare il detto rapporto fondamentale, essendo sufficiente la prova risultante dal titolo, mentre incombe all'emittente della cambiale l'Onere della prova delle eccezioni che oppone in relazione al rapporto fondamentale, avendo egli interesse a trarre dalla prova di tali eccezioni conseguenze a se favorevoli allorche esercita diritti che tendono a contrastare l'esistenza della causa debendi presunta nel titolo di credito. (V 2354/73, mass n 365695).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)