Sez. L, Sentenza n. 4498 del 05/05/1999 (Rv. 526039 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Forma scritta - Mancanza - Inidoneità dell'atto a risolvere il rapporto - Conseguenze - Prosecuzione del rapporto - Obbligo retributivo del datore di lavoro - Persistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
Il licenziamento che non rivesta la forma scritta, secondo la prescrizione contenuta nell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro di lavoro, il quale, pertanto, deve essere considerato ancora giuridicamente in atto, con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo del datore di lavoro fino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)