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Sez. L, Sentenza n. 23 del 03/01/1986 (Rv. 443662 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - FORMA SCRITTA - MANCANZA - INIDONEITÀ - CONSEGUENZE - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO RETRIBUITO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1986-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443662-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - FORMA SCRITTA - MANCANZA - INIDONEITÀ - CONSEGUENZE - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO RETRIBUITO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO.*

Il licenziamento che non rivesta la Forma scritta secondo la prescrizione contenuta nell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale pertanto deve essere considerato ancora giuridicamente in atto con la conseguenza che persiste l'Obbligo retributivo del datore di lavoro fino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o Estinzione del rapporto. (nella specie il giudice del merito - dopo aver accertato la inefficacia di un licenziamento orale - aveva condannato il datore di lavoro al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 8 della citata legge n. 604, ritenendo insussistenti i presupposti dimensionali contemplati dall'art. 35 dello statuto dei lavoratori per l'emissione dell'ordine di reintegrazione ex art. 18 dello statuto stesso; la S.C. - nel cassare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto). (Conf 1236/84, mass n 433378).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)