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Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 03/06/1997 (Rv. 504910 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Competenza per materia del giudice adito - Eccezioni relative al fatto costitutivo della pretesa - Modificazione di detta competenza - Idoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504910-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO

Poiché le eccezioni sul fatto costitutivo sono anch'esse oggetto di accertamento principale da parte del giudice - a differenza delle questioni pregiudiziali, presupposto del fatto costitutivo, ma indipendenti da esso, da decidere "incidenter tantum" - possono modificare la competenza, per materia, del giudice adito (nella specie una U.S.L. aveva contestato il rimborso spese, per prestazioni fruite da un suo assistito, preteso da una casa di cura non convenzionata, per mancanza del fatto costitutivo del diritto ad esse e la Suprema Corte, regolando la competenza, nell'affermare la natura assistenziale obbligatoria di tale diritto, ha stabilito che tale fondamento della pretesa al rimborso è da accertare in via principale e quindi dal Pretore, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)