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Sez. L, Sentenza n. 4229 del 13/04/1995 (Rv. 491799 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI | Pregiudiziali in senso logico e pregiudiziali in senso tecnico - Distinzione - Formazione della cosa giudicata sulla seconda - Condizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491799-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI

In tema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere quelle che sono tali soltanto in senso logico, in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise "incidenter tantum" e questioni pregiudiziali in senso tecnico che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico, e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa. (Nella specie, la S.C. in relazione a domanda di un dipendente delle Ferrovie dello Stato di vedersi riconoscere, a norma dell'art. 20 legge n. 958 del 1986 ed ai fini dell'inquadramento economico e dell'anzianità lavorativa, il servizio di leva prestato prima della sua assunzione, ha ritenuto che lo stesso non avesse interesse ad impugnare la decisione del giudice di merito sul punto della non ritenuta appartenenza del predetto ente al settore pubblico, trattandosi di mera pregiudiziale in senso tecnico, rispetto alla pretesa dedotta in lite, insuscettibile di passare in giudicato stante anche l'assenza di un'esplicita istanza di parte di accertamento al riguardo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)