Sez. 1, Sentenza n. 2210 del 20/12/1983 Cc. (dep. 30/01/1984) Rv. 162413 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - NATURA - MANTENIMENTO, CESSAZIONE, CONVERSIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - ESIGENZE DI CAUTELA PROCESSUALE - NOZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - NATURA - MANTENIMENTO, CESSAZIONE, CONVERSIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - ESIGENZE DI CAUTELA PROCESSUALE - NOZIONE.*
Il regime che regola l'istituto della custodia preventiva, ha preminente, se non esclusiva, natura processuale, per cui i criteri che devono orientare il giudice nel mantenerla o nel farla cessare o convertirla in arresti domiciliari vanno desunti dalla specifica finalità, individuata dalla legge nella esigenza di cautela processuale. Queste ultime, però, non vanno intese soltanto all'acquisizione genuina della prova, ma anche ad assicurare la presenza dello imputato al dibattimento e prescindono dall'epoca del commesso reato, dalla durata della custodia preventiva (nell'ambito dei termini di durata normativamente prefissati), mentre vanno valutati avendo presente la pericolosità dell'imputato in rapporto alle esigenze di tutela della collettività e desunte dalle circostanze del fatto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)