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Sez. 1, Sentenza n. 367 del 01/02/1988 Cc. (dep. 02/03/1988) Rv. 177760 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONCESSIONE - PRESUPPOSTI - POTERI DEL GIUDICE - CONDIZIONI LEGITTIMANTI LA CONCESSIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177760-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONCESSIONE - PRESUPPOSTI - POTERI DEL GIUDICE - CONDIZIONI LEGITTIMANTI LA CONCESSIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI.*

Ai sensi dell'art. 254 bis, secondo comma cod. proc. pen., la insussistenza delle ragioni di cautela processuale o di tutela della collettività costituisce un postulato, per cui di fronte ad imputati non aventi lo status di quelli indicati nella stessa norma al comma terzo, il giudice non è facultato ad adottare la misura sostitutiva degli arresti domiciliari se non quando abbia la prova da cui appaia evidente la inesistenza di pericula libertatis. (V mass n 162413; (V mass n 163934; (V mass n 165401).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)