Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 (Rv. 649473 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti sull'azione revocatoria - Cessione dell’azione subordinata all'esecuzione del concordato - Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art. 136 l.fall. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE
In tema di concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la perdita della legittimazione processuale del curatore si verifica soltanto con l'emissione del decreto previsto dall'art. 136 l.fall., non determinandosi peraltro l'interruzione del processo sino a quando tale evento non sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 130, Legge Falliment. art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)