Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 28/02/2007 (Rv. 595006 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Cessione delle azioni revocatorie - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Conseguenze - Omologazione del concordato - Chiusura del fallimento - Improcedibilità delle azioni revocatorie - Esclusione - Prosecuzione del giudizio tra le parti originarie - Esclusione - Interruzione del giudizio - Condizioni - Trasferimento subordinato all'esecuzione del concordato - Decreto di accertamento - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE
In tema di concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non determina l'improcedibilità delle predette azioni, verificandosi una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso; in tal caso, tuttavia, non è consentita la prosecuzione del processo tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111, primo comma, cod. proc. civ., in quanto la chiusura della procedura, comportando il venir meno della legittimazione processuale del curatore, impone di far luogo all'interruzione del processo. Peraltro, nel caso in cui il trasferimento sia subordinato alla completa esecuzione del concordato, producendosi l'effetto traslativo soltanto a seguito del decreto con cui il giudice delegato, ai sensi dell'art. 136 della legge fall., procede al relativo accertamento, è a tale provvedimento che dev'essere ricollegata la perdita della legittimazione processuale del curatore, restando fino ad allora vincolate tutte le attività all'interesse dei creditori, e permanendo in carica gli organi del fallimento ai fini della sorveglianza sull'adempimento del concordato. In ogni caso, perché abbia luogo l'interruzione, è necessario che l'evento sia dichiarato dal procuratore costituito o risulti negli altri modi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ., proseguendo altrimenti il processo legittimamente nei confronti del curatore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 130, Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)