Sez. 2, Sentenza n. 10505 del 25/01/2012 Cc. (dep. 19/03/2012) Rv. 252472 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti al Tribunale del riesame nel termine di cinque giorni - Computabilità del giorno iniziale - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento di riesame, il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., per il quale "dies a quo non computatur" in termine, con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale, non si computa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)