Sez. 6, Sentenza n. 1444 del 20/04/1999 Cc. (dep. 04/06/1999) Rv. 214691 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale - Computabilità del giorno iniziale - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento di riesame, nel termine di cinque giorni per la trasmissione al tribunale previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si computa il giorno iniziale, non essendovi una disposizione che deroghi alla regola generale di cui all'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui nel termine non si computa il giorno in cui è iniziata la decorrenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)