Sez. L, Sentenza n. 7247 del 13/07/1990 (Rv. 468224 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO - REQUISITO REDDITUALE EX ART. 6 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - DIFETTO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - SOPPRESSIONE DELL'INTEGRAZIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 30 SETTEMBRE 1983 - LICEITÀ - LIMITI - MANTENIMENTO DELL'INTEGRAZIONE GIÀ CONCESSA FINO AL RIASSORBIMENTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO - REQUISITO REDDITUALE EX ART. 6 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - DIFETTO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - SOPPRESSIONE DELL'INTEGRAZIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 30 SETTEMBRE 1983 - LICEITÀ - LIMITI - MANTENIMENTO DELL'INTEGRAZIONE GIÀ CONCESSA FINO AL RIASSORBIMENTO.*
A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 - convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - il difetto dell'ivi (art. 6) previsto requisito reddituale che condiziona il diritto all'integrazione al minimo del trattamento pensionistico - difetto che, attenendo al fatto costitutivo del diritto stesso è rilevabile d'ufficio e può essere eccepito senza soggiacere alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., - legittima l'i.N.P.S. a sopprimere direttamente l'integrazione suddetta per il periodo successivo al 30 settembre 1983, salvo (ai sensi del settimo comma dello stesso art. 6) il mantenimento di quella già concessa, in forza della previgente normativa, nella misura corrisposta a tale data, fino al suo riassorbimento conseguente alla rivalutazione della pensione - base. (V 5720/89, mass n 464645; (V 3771/88, mass n 459012).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)