Sez. 1, Sentenza n. 666 del 31/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172104 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO.*
Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione,(nella specie sorveglianza speciale), la pericolosità, non essendo necessariamente collegata ad un'affermazione di colpevolezza per un reato, può essere tratta dall'esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni che forniscano elementi indizianti e presuntivi, purché fondati su fatti specifici. (Conf mass n 170413).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)