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Sez. 1, Sentenza n. 666 del 31/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172104 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1986-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172104-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO.*

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione,(nella specie sorveglianza speciale), la pericolosità, non essendo necessariamente collegata ad un'affermazione di colpevolezza per un reato, può essere tratta dall'esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni che forniscano elementi indizianti e presuntivi, purché fondati su fatti specifici. (Conf mass n 170413).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)