diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 1795 del 12/08/1985 Cc. (dep. 24/09/1985) Rv. 170413 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - DISCREZIONALITÀ DELLA VALUTAZIONE - ELEMENTI DI GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1985-08-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170413-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - DISCREZIONALITÀ DELLA VALUTAZIONE - ELEMENTI DI GIUDIZIO.*

In tema di applicazione di misure di prevenzione (nella specie sorveglianza speciale), il convincimento del giudice di merito in ordine alla pericolosità sociale del soggetto proposto è ampiamente discrezionale e tale discrezionalità si riflette anche nella motivazione dei relativi provvedimenti. Il giudice può fondare il proprio convincimento anche esclusivamente su informazioni e rapporti della polizia, della cui veridicità non è necessario trarre "aliunde" la conferma, ovvero sull'esame della personalità del soggetto o su situazioni che forniscono elementi indizianti e presuntivi, perché fondati su fatti specifici. (Conf mass n 168613; (Conf mass n 167970; (Conf mass n 155962).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)