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Sez. 5, Sentenza n. 1825 del 01/10/1975 Ud. (dep. 11/02/1976) Rv. 132257 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - APPLICAZIONE IN LIMITI PROSSIMI AL MINIMO EDITTALE - MANCATA ENUNCIAZIONE SPECIFICA DEI RELATIVI ELEMENTI DI GIUDIZIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132257-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - APPLICAZIONE IN LIMITI PROSSIMI AL MINIMO EDITTALE - MANCATA ENUNCIAZIONE SPECIFICA DEI RELATIVI ELEMENTI DI GIUDIZIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

In materia di sanzioni, qualora la pena venga irrogata in limiti prossimi al minimo edittale, non si richiede una enunciazione specifica dei relativi elementi di giudizio, dovendosi presumere che il giudice, per il fatto stesso di averla contenuta nei detti limiti, abbia inteso adeguarla ai fatti addebitati e alla personalita dell'imputato (al quale nella specie era stata contestata la recidiva specifica, reiterata); pertanto in tal caso non sussiste difetto di motivazione sulla misura della pena.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)