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Sez. 2, Sentenza n. 229 del 08/02/1963 (Rv. 260301 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - AUTONOMIA DEI CONTRAPPOSTI RAPPORTI.*
Stato
decisa il 1963-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260301-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - AUTONOMIA DEI CONTRAPPOSTI RAPPORTI.*

La compensazione in senso tecnico-giuridico postula l'autonomia dei titoli giuridici ai quali i crediti-debiti rispettivi delle parti si riferiscono, con la conseguenza che quando si tratti di obbligazioni derivanti da unico rapporto giuridico, o anche da due rapporti giuridici di cui uno, pero, accessorio dell'altro, la controversia si traduce in un mero accertamento di dare e di avere e cioe in un semplice calcolo che puo chiudersi in pareggio o indicare la risultante differenziale. A tale Forma di eliminazione delle rispettive prestazioni fungibili sino a concorrenza della quantita corrispondenti, non possono applicarsi le esclusioni stabilite dall'art 1246 cod civ che sono previste per la compensazione stricto sensu e che non sono suscettibili di applicazione estensiva. (V 2608/60, 1339/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)