Sez. L, Sentenza n. 4428 del 13/05/1987 (Rv. 453157 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ANNULLAMENTO DELLA PENSIONE EX TUNC O EX NUNC PER L'ORIGINARIA INSUSSISTENZA DELLA SITUAZIONE INVALIDANTE - VALUTAZIONE DELL'ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE E DEGLI ALTRI FATTORI SOGGETTIVI ED EXTRA SOGGETTIVI - RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'AMMISSIONE AL PENSIONAMENTO E ALLA DISCIPLINA LEGALE ALLORA VIGENTE - NECESSITÀ - ATTUALITÀ DELLA SITUAZIONE NOSOLOGICA - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ANNULLAMENTO DELLA PENSIONE EX TUNC O EX NUNC PER L'ORIGINARIA INSUSSISTENZA DELLA SITUAZIONE INVALIDANTE - VALUTAZIONE DELL'ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE E DEGLI ALTRI FATTORI SOGGETTIVI ED EXTRA SOGGETTIVI - RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'AMMISSIONE AL PENSIONAMENTO E ALLA DISCIPLINA LEGALE ALLORA VIGENTE - NECESSITÀ - ATTUALITÀ DELLA SITUAZIONE NOSOLOGICA - RILEVANZA - LIMITI.*
Allorché la pensione d'Invalidità venga annullata dall'INPS, (sia pure con efficacia ex nunc) per l'originaria insussistenza della situazione invalidante, la valutazione dell'accertamento medico legale e degli altri fattori soggettivi ed extra-soggettivi deve essere riferita al tempo dell'ammissione al pensionamento e parametrata alla soglia legale dell'Invalidità allora vigente (pari nella specie, alla riduzione del 50% della capacità di guadagno, non essendo ancora intervenuta la legge n. 160 del 1975), mentre l'attualità della situazione nosologica può essere apprezzata soltanto al limitato fine di un semplice indizio della situazione preesistente. (V 591/84, mass n 432829).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)