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Sez. L, Sentenza n. 591 del 24/01/1984 (Rv. 432829 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - ANNULLAMENTO - SOPPRESSIONE PER MANCANZA "AB ORIGINE" DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - ESPRESSIONE DI AUTOTUTELA DELLA P.A. - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432829-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - ANNULLAMENTO - SOPPRESSIONE PER MANCANZA "AB ORIGINE" DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - ESPRESSIONE DI AUTOTUTELA DELLA P.A. - CONFIGURABILITÀ.*

Il provvedimento di soppressione di una pensione d'Invalidità per la Mancanza ab origine delle relative condizioni (nella specie: della riduzione della capacità di guadagno al di sotto del limite legale) non trova origine nell'applicazione della norma del secondo comma dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 che è relativa alla ipotesi di avvenuto recupero della detta capacità, ma costituisce espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione (che, nel caso sopra indicato, non è soggetto a limiti per effetto dell'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422) di annullare gli Atti (anche quelli attributivi di diritti soggettivi) di cui accerti l'avvenuta emanazione in difetto delle condizioni all'uopo richieste. (V 4688/82, mass n 422629).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)