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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2150 del 05/02/2015 (Rv. 634520 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Mancato rispetto del "decisum" della sentenza di cassazione - Vizio in procedendo - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634520-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. avverso una decisione di appello, emessa in relazione ad una pregressa cassazione con rinvio che abbia rimesso al giudice del merito la valutazione dei profili risarcitori, qualora il giudice del rinvio abbia ritenuto la formazione del giudicato preclusiva ad una decisione sulle conseguenze risarcitorie, senza che, in relazione a tale profilo, sia stato dedotto, ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., un vizio di omissione di pronuncia in relazione all'art. 112 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)