Sez. L, Sentenza n. 6461 del 25/03/2005 (Rv. 580271 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Mancato rispetto del decisum della sentenza di cassazione - Vizio "in procedendo" - Configurabilità - Conseguenze - Esame diretto degli atti di causa da parte della Corte di Cassazione - Interpretazione della sentenza - Criteri - Principi fissati dalle preleggi - Applicabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
La denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del "decisum" della sentenza di cassazione concreta denuncia di "error in procedendo" (art.360, comma primo, n. 4 cod.proc.civ.) per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l'intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)