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Sez. L, Sentenza n. 6757 del 03/06/1992 (Rv. 477524 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di preavviso | Cessazione dell'attività aziendale intervenuta dopo il licenziamento e durante il periodo di preavviso - Diritto all'indennità sostitutiva per la residua parte di detto periodo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477524-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di preavviso

Anche in caso di cessazione totale dell'attività aziendale, (che integra un giustificato motivo obiettivo di licenziamento) il lavoratore ha diritto al preavviso lavorato o, in mancanza - ove il medesimo non possa usufruire del preavviso lavorato per fatto a lui non imputabile - all'indennità sostitutiva ex art. 2118 cod. civ.; pertanto, l'impossibilità della prosecuzione dell'espletamento delle prestazioni lavorative fino alla scadenza del periodo di preavviso contrattualmente fissata, determinata dalla cessazione dell'attività aziendale intervenuta dopo l'intimazione del licenziamento e nel corso di detto periodo, non incide sul diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva relativa alla parte residua del periodo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)