diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7417 del 12/08/1994 (Rv. 487737 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Estremi - Cessazione dell'attività produttiva - Esclusione - Giustificato motivo oggettivo - Configurabilità - Diritto all'indennità sostitutiva del preavviso - Sussistenza - Insussistenza di un danno reale del lavoratore per sua immediata rioccupazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487737-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Non costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.- la quale presuppone un inadempimento di gravità tale da far venir meno la fiducia nell'altra parte e da non consentire, quindi, la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto - la cessazione dell'attività produttiva (nella specie, imposta da una disposizione di legge regionale), la quale integra invece un'ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, con conseguente diritto del lavoratore al preavviso o, in mancanza, all'indennità sostitutiva; detta indennità, che presuppone unicamente il recesso e la mancanza di preavviso, e la cui misura è predeterminata preventivamente ed astrattamente dalla legge e dalle norme collettive, spetta a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un danno reale a carico del dipendente licenziato, e quindi anche quando questi abbia immediatamente trovato una nuova occupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)