Sez. 1, Sentenza n. 1449 del 04/06/1960 (Rv. 880892 - 01)
VENDITA - AUTOVEICOLO - CONSEGNA DI DOCUMENTI ALL'ACQUIRENTE - OBBLIGO.
VENDITA - AUTOVEICOLO - CONSEGNA DI DOCUMENTI ALL'ACQUIRENTE - OBBLIGO.
La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art.1477 cod.civ., circa l'Obbligo del venditore di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, trova applicazione anche in caso di vendita di autoveicoli; conseguentemente il venditore è tenuto, salvo patto contrario, a consegnare al compratore, insieme con l'automezzo, tutti i documenti relativi e precisamente il libretto di circolazione, il foglio complementare e la dichiarazione di vendita autenticata, quest'ultima rilasciata da colui che risulti proprietario dell'automezzo dall'intestazione nel pubblico registro automobilistico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)