Sez. 2, Sentenza n. 538 del 30/01/1985 (Rv. 438739 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO - VENDITA DI AUTOVEICOLI - LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE SU STRADA PER CONTO TERZI - LIMITI DELL'OBBLIGO.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO - VENDITA DI AUTOVEICOLI - LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE SU STRADA PER CONTO TERZI - LIMITI DELL'OBBLIGO.*
La norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1477 cod. civ., circa l'Obbligo del venditore di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa ceduta, si applica anche nel caso di vendita di autoveicoli, con la conseguenza che il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente fra i vari documenti anche il libretto di circolazione. Tuttavia, quando trattasi di vendita di veicoli destinati al trasporto di cose su strada per conto terzi a norma dell'art. 5 del d.m. 5 dicembre 1961, l'Obbligo del venditore di consegna del libretto di circolazione presuppone che il nuovo proprietario del veicolo sia legittimato a richiedere detto libretto, cioè che il medesimo abbia il titolo per effettuare i trasporti a norma di legge. (Conf 7535/83, mass n 432129, sulla prima parte; (Conf 6276/80, mass n 410016, sulla prima parte; (Conf 1999/76, mass n 380818, sulla prima parte; (Conf 3684/69, mass n 343930, sulla prima parte; (Conf 2361/69, mass n 341795, sulla prima parte; (Conf 406/69, mass n 338454, sulla prima parte; (Conf 476/68, mass n 331521, sulla prima parte; (Conf 2633/67, mass n 330024, sulla prima parte; (Conf 862/62, mass n 251377, sulla prima parte; (Conf 1449/60, mass n 880892, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, DM 05/12/1961 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)