diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 14469 del 30/05/2008 (Rv. 603739 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Eccezioni opponibili dal fideiussore al creditore garantito - Credito fondato su contratto soggetto alla forma scritta "ad probationem" - Impossibilità di provare il credito per testi o presunzioni - Opponibilità da parte del fideiussore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603739-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI

Il fideiussore, sebbene sia terzo rispetto al contratto stipulato tra creditore garantito e debitore principale, può nondimeno opporre al primo tutte le eccezioni spettanti al secondo (ad eccezione di quelle derivanti dall'incapacità). Egli, pertanto, può legittimamente eccepire al creditore l'impossibilità di provare il contratto per testimoni o per presunzioni, in deroga al principio secondo cui nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad probationem" il limite alla libertà di prova vige nei soli confronti delle parti del negozio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1947, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)