Sez. 1, Sentenza n. 1861 del 20/07/1967 (Rv. 328777 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - APPROVAZIONE DEL CONTO - MANCATA CONTESTAZIONE DELL'ESTRATTO CONTO NEL TERMINE PATTUITO O IN QUELLO USUALE - APPROVAZIONE IMPLICITA - CONTO CORRENTE BANCARIO - FIDEIUSSIONE - APPLICABILITA.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - APPROVAZIONE DEL CONTO - MANCATA CONTESTAZIONE DELL'ESTRATTO CONTO NEL TERMINE PATTUITO O IN QUELLO USUALE - APPROVAZIONE IMPLICITA - CONTO CORRENTE BANCARIO - FIDEIUSSIONE - APPLICABILITA.*
Nei rapporti derivanti da conto corrente bancario le scritture contenute in estratto, trasmesse dalla banca al correntista e viceversa si intendano approvate ed hanno, quindi, efficacia probatoria ove l, interessato non le impugni con specifiche contestazioni a norma dell, art. 1832 cod.civ. tale principio e valido anche nei confronti del fideiussore, nel senso che, in relazione all, autonomo suo diritto di difesa, questo puo opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale -art. 1945 cod.civ.-, comprese quelle che quest, ultimo non puo piu proporre, non potendo il comportamento passivo di costui pregiudicare il diritto di difesa del fideiussore. Conforme alla sentenza 694-66, massima n. 321389.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)