Sez. 1, Sentenza n. 4042 del 16/04/1991 (Rv. 471690 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Controversie - Composizione in via amministrativa - In genere | Appalti concessi dagli Istituti Autonomi delle Case Popolari - Disciplina del combinato disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 1063 del 1962 - Provvedimento dell'amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa - Nozione.
Opere pubbliche (appalto di) - Controversie - Composizione in via amministrativa - In genere
In tema di appalti concessi dagli Istituti Autonomi delle Case Popolari, per "provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa", deve intendersi, secondo la disciplina del combinato disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 1063 del 1962 - i quali prescrivono che, in corso di esecuzione dell'appalto, la domanda giudiziale dell'appaltatore intesa a far valere pretese connesse al rapporto in atto, debba essere proposta nel termine di sessanta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento suddetto - una manifestazione formale della Amministrazione che esprima la presa d'atto di una controversia e la volontà di risolverla e che contenga una decisione definitiva (e cioè non di rinvio o comunque interlocutoria) della controversia.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 46, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)