Sez. 5, Sentenza n. 21509 del 20/10/2010 (Rv. 615482 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI | Avviso di accertamento notificato dopo l'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000 - Impugnazione - Mancato deposito del processo verbale - Mancata produzione tempestiva - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI
In tema di processo tributario, anche con riferimento agli atti notificati dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n. 212, va confermato il principio secondo cui dal mancato deposito del processo verbale non deriva l'inammissibilità del ricorso, che è prevista dal primo comma dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per i soli atti ivi indicati, tra cui non compaiono l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato (comprensivi anche del p.v.c. richiamato nell'avviso di accertamento), ai quali si riferisce, invece, il quarto comma dell'art. 22 citato e che possono, quindi, essere prodotti anche in un momento successivo, ovvero su impulso del giudice tributario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)