Sez. 5, Sentenza n. 3456 del 12/02/2009 (Rv. 606837 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI | Atto di accertamento notificato prima dell'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000 - Processo verbale di accertamento richiamato - Produzione - Onere a carico del contribuente - Esclusione - Deposito al momento della presentazione del ricorso - ObbligatorietĂ - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI
Il contribuente, anche in sede di impugnazione di atti impositivi notificati dopo dell'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, non ha l'onere di produrre in giudizio il processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso di accertamento, non essendone, all'epoca, richiesta la contestuale notifica e trattandosi di adempimento che grava sull'ufficio anche in sede contenziosa. Dal mancato deposito del processo verbale non deriva neppure l'inammissibilitĂ del ricorso, prevista dal primo comma dell'art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 per i soli atti ivi indicati, tra cui non compaiono l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato (comprensivi anche del p.v. c. richiamato nell'avviso di accertamento) ai quali si riferisce invece il quarto comma dell'art. 22 cit., e che possono quindi essere prodotti anche in un momento successivo, ovvero su impulso del giudice tributario, qualora si avvalga dei poteri previsti dal successivo quinto comma.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)