diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16310 del 19/11/2002 (Rv. 558596 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Presupposti - Permanenza dello stato invalidante - Nozione - Emendabilità con intervento chirurgico - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558596-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini della concessione della indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, il requisito della permanenza della malattia, quale presupposto per la concessione della detta prestazione, non deve essere confuso con quello di definitività e immutabilità dello stato invalidante, né può essere escluso per la possibilità di un opportuno trattamento chirurgico. Solo nel caso di volontaria sottoposizione ad intervento chirurgico, il giudice del merito dovrà tener conto degli eventuali esiti positivi dell'intervento, accertando se il recupero totale o parziale dello stato di salute dell'assistito sia tale da escludere il diritto al beneficio spettante in base alla situazione pregressa (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento in presenza di infermità emendabili con intervento chirurgico, al quale non risultava che la medesima ricorrente si fosse sottoposta).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)