Sez. L, Sentenza n. 12035 del 21/11/1995 (Rv. 494730 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Malattia permanente - Estremi - Esiti positivi di un intervento chirurgico volontariamente subito dall'assicurato - Rilevanza - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO
Ai fini della concessione della pensione di invalidità, il giudice del merito, in sede di valutazione della sussistenza del requisito medico-legale, che presuppone l'esistenza di malattie a carattere permanente - carattere che peraltro non deve essere confuso con quello di definitività ed immutabilità dello stato invalidante, e che non può essere incondizionatamente escluso in relazione alla possibilità di un trattamento chirurgico -, deve tener conto anche dei positivi esiti di un intervento chirurgico cui l'assicurato si sia volontariamente sottoposto e, in particolare, deve esaminare se il recupero della normale capacità di lavoro sia avvenuto secondo le normali previsioni della scienza medica, o invece sia stato conseguito come risultato di un atto operatorio tale, per la sua specialità e rischiosità, da lasciare integra, fino al suo compimento, l'obiettiva incertezza sulla durata dello stato morboso e sulla possibilità di guarigione, dovendosi escludere, nella prima ipotesi, il requisito della permanenza stante la certezza della reversibilità della malattia, e ritenerlo invece presente nell'altra ipotesi, con conseguente riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità che, se del caso, dovrà essere limitato fino alla data dell'avvenuta guarigione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)