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Sez. 6, Sentenza n. 1223 del 28/03/1995 Cc. (dep. 26/04/1995) Rv. 201143 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Misure coercitive e sequestro | Misura cautelare - Adottabilità di ufficio - Esclusione - Richiesta del Ministro della Giustizia - Necessità.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201143-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Misure coercitive e sequestro

Il potere coercitivo nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione da parte di uno Stato estero non può essere esercitato d'ufficio: gli artt. 714 e 715 cod. proc. pen. hanno espressamente prevista come necessaria la richiesta del Ministro della giustizia. Tale richiesta costituisce un atto di impulso, non vincolante per l'autorità giudiziaria, ma indefettibile presupposto della legittimità del provvedimento cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)