Sez. 6, Sentenza n. 45988 del 26/10/2011 Cc. (dep. 12/12/2011) Rv. 251186 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - MISURE COERCITIVE E SEQUESTRO | Misura della custodia cautelare in carcere - Richiesta di mantenimento formulata dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 716, comma quarto, cod. proc. pen. - Delega a funzionari ministeriali - Possibilità - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - MISURE COERCITIVE E SEQUESTRO
In tema di estradizione processuale per l'estero, la richiesta di mantenimento della misura cautelare applicata all'estradando ai sensi dell'art. 716, comma quarto, cod. proc. pen., può essere delegata dal Ministro della giustizia ai funzionari dell'articolazione ministeriale competente ad occuparsi della materia estradizionale. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità ucraine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)