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Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 04/02/1994 (Rv. 485219 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Ammissione (procedimento) - Modo di deduzione - Prova contraria | Onere di tempestiva deduzione - Inosservanza - Preclusione - Della prova contraria diretta ed indiretta.
Stato
decisa il 1994-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485219-01

Prova civile - Testimoniale - Ammissione (procedimento) - Modo di deduzione - Prova contraria

Ai sensi dell'art. 244 cod. proc. civ. la parte contro la quale la prova è portata deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogati, fermo il potere discrezionale del giudice istruttore di assegnare un termine per formulare o integrare tali indicazioni. Ne consegue che, eccezione fatta per quest'ultima ipotesi, l'onere della tempestiva deduzione della prova contraria - ispirato al principio della "unità" della prova - comporta preclusione per ogni successiva richiesta e che tale effetto pregiudizievole per la parte che non si attenga alla norma citata, riguarda sia la prova contraria diretta, vertente cioè sugli stessi fatti dedotti dall'istante, sia la prova contraria indiretta, relativa a fatti nuovi e diversi volti a dimostrare, in via congetturale, la insussistenza o la diversa configurazione dei fatti allegati dal deducente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)