Sez. 2, Sentenza n. 3416 del 22/03/2000 (Rv. 534991 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - PROVA CONTRARIA | Indicazione dei testi - Contestuale all'istanza di ammissione di prova contraria - Necessità - Indicazione successiva all'ordinanza di ammissione della prova diretta ed escussione dei testi in prova contraria senza opposizione della controparte - Utilizzabilità delle relative deposizioni - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - PROVA CONTRARIA
La parte che nel chiedere prova contraria a quella domandata dalla controparte ometta di indicare contestualmente i testi, non può indicarli successivamente all'ordinanza ammissiva della prova diretta, e se ciononostante la prova contraria è stata espletata, pur se la controparte non ha sollevato contestazioni, il giudice non può tenere conto di tali deposizioni testimoniali, perché in contrasto con il principio di ordine processuale di unità della prova, come tale sottratto alla disponibilità delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)