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Sez. L, Sentenza n. 3920 del 29/06/1982 (Rv. 421866 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - LAVORATORI ADDETTI A MACCHINE, APPARECCHI O IMPIANTI ELETTRICI - TUTELA ASSICURATIVA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO IN FUNZIONE DELLA GRAVITÀ DEL RISCHIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421866-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - LAVORATORI ADDETTI A MACCHINE, APPARECCHI O IMPIANTI ELETTRICI - TUTELA ASSICURATIVA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO IN FUNZIONE DELLA GRAVITÀ DEL RISCHIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Dal momento che l'art. 1 T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, considera presuntivamente rischiose le attività svolte da lavoratori addetti a macchine, apparecchi o impianti elettrici e poiché un impianto elettrocontabile rientra nell'ampia categoria degli apparecchi elettrici, coloro che sono addetti a tali impianti sono coperti dalla tutela assicurativa e sono soggetti all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, senza che il giudice possa escludere tale Obbligo assicurativo in funzione della gravità del rischio e dell'accertamento di questo caso per caso atteso che il rischio è stato valutato preventivamente dal legislatore. (V 3325/78, mass n 392758).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)