Sez. L, Sentenza n. 3325 del 05/07/1978 (Rv. 392758 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ADDETTI AI CENTRALINI TELEFONICI - TUTELA ASSICURATIVA - OBBLIGATORIETA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DEL RISCHIO DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ADDETTI AI CENTRALINI TELEFONICI - TUTELA ASSICURATIVA - OBBLIGATORIETA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DEL RISCHIO DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO.*
Dal momento che l'art 1 del tu delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR 30 giugno 1965 n 1124, considera presuntivamente rischiose le attivita svolte da lavoratori addetti a macchine, apparecchi o impianti elettrici (intendendosi per addetti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza o per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio prodotti da detti congegni) e poiche il centralino telefonico rientra nell'ampia categoria degli apparecchi elettrici, coloro che sono addetti a tali centralini (centralinisti telefonici) sono coperti dalla tutela assicurativa e sono soggetti all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, senza che il giudice possa escludere tale Obbligo assicurativo in funzione della gravita del rischio una volta che il rischio e stato valutato preventivamente dalla legge, la quale lo riconnette alla situazione obiettiva, derivante dalla adibizione del dipendente presso macchine od apparecchi elettrici.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)