Sez. 6, Sentenza n. 7184 del 10/03/1975 Ud. (dep. 28/06/1975) Rv. 130401 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO.*
L'elemento soggettivo del reato di cui all'art 2 della legge 2 ottobre 1967, n 895 consiste nella coscienza di avere la disponibilita dei materiali ivi indicati e di detenerli in contrasto con la legge o con le prescrizioni dell'autorita, indipendentemente dal fine specifico che l'agente si proponga di raggiungere. E pertanto irrilevante che il detentore non sia un dinamitardo o persona sospetta come tale, ne ha rilievo la circostanza che egli svolga un'attivita lavorativa autorizzata per la quale si richieda l'uso di esplosivi quando li detenga in misura superiore a quella consentita, ovvero in luoghi o in tempi diversi da quelli prescritti. (Conf 127282, anno 1974).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)