Sez. 1, Sentenza n. 4518 del 03/12/1973 Ud. (dep. 27/06/1974) Rv. 127282 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO.*
L'elemento soggettivo del reato previsto dall'art 2 legge 2 ottobre 1967, n 895, si concreta nella consapevolezza di avere la disponibilita dei materiali ivi indicati e nella cosciente volonta di detenerli, in contrasto con le prescrizioni, indipendentemente dal fine specifico che l'agente si proponga di raggiungere. Non ha, pertanto, alcun rilievo la circostanza che il detentore svolga un'attivita lavorativa autorizzata richiedente l'uso di esplosivi, quando egli li detenga in misura superiore a quella consentita, o in tempi e luoghi diversi da quelli prescritti.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)