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Sez. 2, Sentenza n. 10311 del 16/05/1975 Ud. (dep. 13/11/1975) Rv. 131110 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - RICEZIONE - MANCATA INDICAZIONE DEL PRESENTATORE AD OPERA DEL CANCELLIERE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131110-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - RICEZIONE - MANCATA INDICAZIONE DEL PRESENTATORE AD OPERA DEL CANCELLIERE - IRRILEVANZA.*

La mancata annotazione da parte del cancelliere che riceve i motivi di gravame della persona che li ha presentati non comporta l'inammissibilita dell'impugnazione, non comminando la legge e dovendosi, comunque, ritenere, in difetto di particolare attestazione in contrario da parte del cancelliere - tenuto a far risultare l'eventuale irregolarita - che la presentazione sia stata effettuata da chi ha sottoscritto i motivi, o da persona a cio autorizzata. Tale principio e a maggior ragione valido quando si tratti della persona del PM, che rappresenta un ufficio giudiziario, come tale normalmente conosciuto da segretari e cancellieri.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)